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Chiedere l'esercizio del potere sostitutivo

Se il termine per la conclusione di un procedimento è trascorso senza esiti il cittadino può richiedere l’intervento del soggetto incaricato di esercitare il potere sostitutivo.

Descrizione

Chiedere l'esercizio del potere sostitutivo

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute per legge a stabilire e pubblicare sul proprio sito istituzionale, il termine per la conclusione di ogni singolo procedimento amministrativo. Ogni procedimento deve infatti essere concluso entro un termine ben preciso, indicato all'interno di ogni guida al procedimento pubblicata sullo sportello telematico. Se il termine per la conclusione di un procedimento è trascorso senza esiti il cittadino può chiedere l’intervento del soggetto incaricato di esercitare il potere sostitutivo. Questi è un funzionario, nominato dall'organo di governo dell’Amministrazione, che deve concludere il procedimento, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Ricorrere al titolare del potere sostitutivo è un diritto di tutti i cittadini. Chiunque ha un procedimento amministrativo in corso e riscontra un ritardo nei tempi di conclusione da parte dell'ufficio, può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo.

Nel caso in cui non sia stato individuato un funzionario specifico, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione.

Per ciascun procedimento l'Amministrazione deve pubblicare l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, come previsto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 35.

Approfondimenti

La figura del titolare del potere sostitutivo è prevista dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 2 ed è nominato dall'organo di governo dell'Amministrazione. Se non è stato individuato un funzionario specifico, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione.

Se si verifica un ritardo nell'adozione del provvedimento finale, le Pubbliche Amministrazioni e gli esercenti di servizi pubblici sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto, causato dalla inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Se ci sono controversie il cittadino può fare ricorso al TAR. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

In via sperimentale, e solo per i procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa, è stato introdotto il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo. L'indennizzo è previsto solo per i procedimenti amministrativi avviati da istanza di parte che non vengono conclusi entro il termine previsto dalla normativa vigente. É tenuta a versare l'indennizzo la Pubblica Amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più Amministrazioni, quella responsabile del ritardo e anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

L'indennizzo da ritardo da corrispondere all'interessato è pari a 30,00 € per ogni giorno di ritardo (con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento) e non può essere superiore a 2.000,00 €. Per ottenere l'indennizzo il richiedente deve attivare il titolare del potere sostitutivo entro 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Per i procedimenti in cui intervengono più Amministrazioni, il richiedente deve presentare apposita domanda all'Amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Se il titolare del potere sostitutivo non emana il provvedimento o non liquida l'indennizzo maturato fino a quella data, il cittadino interessato può proporre ricorso avverso al silenzio dinanzi al giudice amministrativo (TAR) insieme alla domanda per ottenere l'indennizzo.

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