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Subentrare nel contratto di locazione

In caso di decesso, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile dell'assegnatario i componenti del nucleo familiare posso chiedere di subentrare nel contratto di locazione.

Descrizione

Subentrare nel contratto di locazione

Se l’assegnatario di un alloggio destinato a servizio abitativo pubblico lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per

  • nullità, separazione, scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile
  • decesso

nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare (Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4, art. 21).

In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge.

In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine:

  1. coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto superstite
  2. figli legittimi naturali riconosciuti o adottati
  3. ascendenti
  4. altri discendenti
  5. collaterali fino al terzo grado
  6. affini sino al secondo grado
  7. persone non legate da vincoli di parentela e affinità 

presenti all'atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al momento del decesso.

Requisiti

Possono fare domanda di subentro nell'assegnazione:

  • i componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione
  • coloro che entrano a far parte del nucleo famigliare dopo l'assegnazione per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell’autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l’assegnatario. Sono esclusi quindi dal subentro gli ascendenti di primo grado entrati per ampliamento del nucleo.

che:

  • abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino a quel momento almeno che il decesso dell'assegnatario sia avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l'assegnatario ha trasferito la residenza
  • siano in possesso dei requisiti per rimanere nell'alloggio.

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