Descrizione
Il Comune ha previsto l'applicazione di aliquote agevolate nel caso in cui si disponga di un immobile inagibile o inabitabile.
Per usufruire di queste agevolazioni occorre presentare un'apposita dichiarazione.
Immobile inagibile o inabitabile
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione o di demolizione e mai con interventi di manutenzione.
Per l'intero periodo di durata dei lavori, l'imposta deve essere versata sul valore commerciale dell'area su cui sorge il fabbricato (Decreto legislativo 30/12/1992, n.504, art.5 com. 6).
Approfondimenti
Ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU il fabbricato non può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni :
- fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze
- fabbricato dichiarato in catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità
- fabbricato i cui requisiti igienico-sanitari possano essere riacquisiti con lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria ( Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2021 art. 3, lett. a) e b) e s.m.i.). Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l’inagibilità o inabitabilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio. L’inizio e la cessazione della condizione d’inabitabilità o inagibilità devono essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’inizio della condizione d’inabitabilità o inagibilità, decorre dall’annualità per la quale è stata presentata, entro i termini la dichiarazione di variazione IMU, a condizione che alla medesima siano in alternativa allegati:
- a) certificazione del Comune di Casteggio circa lo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile
- b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da dichiarazione di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell’immobile; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
L’omissione di uno degli adempimenti di cui ai periodi precedenti comporta il mancato riconoscimento dell’agevolazione nei termini e alle condizioni del presente regolamento.
In caso di intervento di manutenzione straordinaria di abitazioni, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo interessato dai lavori, e comunque per la durata massima di un anno. La suddetta agevolazione è subordinata alla presenza di specifico assenso alle opere edili e all’invio di apposita comunicazione al Comune in allegato alla dichiarazione di variazione IMU.
Sono manutenzioni straordinarie le opere necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso (ad esempio trasformazione da negozio ad abitazione).